777click.com Italia
News e guide per investire nel gioco, rivolto a: SALE GIOCHI / SALE SCOMMESSE / POKER ROOM / CASINO' / CIRCOLI PRIVATI / INTERNET-POINT / BAR / HOTEL
Advertisement
Advertisement

CENTRO SCOMMESSE

mercoledì 04 novembre 2009
 NEGATO ACCESSO AGLI ATTI A CENTRO SCOMMESSE, TAR BACCHETTA AAMS.  
Con una sentenza del 23 ottobre, la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso contro il diniego di accesso agli atti di un centro scommesse desideroso di conoscere in base a quale autorizzazione dei Monopoli si stava allestendo un centro scommesse analogo al proprio davanti ai suoi locali.
 LE PREMESSE
 Il centro scommesse ‘Scommessa Flegrea Srl' di Quarto (Napoli), aveva presentato ricorso contro Aams per l'annullamento della nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009 con la quale l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza di accesso agli atti dalla società ricorrente inoltrata in data 5 maggio 2009, inerenti l'apertura di un centro scommesse nel comune di Quarto, destinato alla commercializzazione di scommesse sportive.
 Come si legge nel testo della sentenza, la società "Scommessa Flegrea S.r.l." è titolare di una concessione per la commercializzazione delle scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi. La titolare del centro scommesse che, in attuazione dell'art. 38, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, l'Amministrazione aveva indetto una selezione pubblica per l'attribuzione dei giochi pubblici su base ippica e sportiva per l'aggiudicazione dei diritti, inerenti tanto i c.d. negozi quanto i c.d. punti vendita, in ragione della disponibilità dei vari Comuni, compreso quello di Quarto, ma che, all'esito della procedura di evidenza pubblica, la gara era andata deserta, non procedendosi, pertanto, all'aggiudicazione dei diritti afferenti l'unico centro scommesse individuato come disponibile all'interno del Comune di Quarto.
 Aggiunge, ancora, che, nonostante ciò, da notizie informalmente acquisite, nei locali frontisti al centro scommesse in sua titolarità, erano in corso lavori di allestimento di un locale dedito alla commercializzazione di scommesse sportive, così che, con istanza del 5.5.2009, aveva chiesto all'Amministrazione di "prendere visione ed estrarre copia ed in generale accedere ad horas agli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione e concernenti i locali siti in Quarto (NA), al fine di conoscere l'esistenza di qualsivoglia procedimento amministrativo, ultimato o pendente, finanche autocertificativo e/o dichiarativo, ovvero qualsivoglia atto amministrativo o concessorio che legittimi nei locali in questione l'esercizio dell'attività di raccolta e commercializzazione scommesse ovvero qualsiasi ulteriore attività di gioco ed al fine di esercitare i diritti partecipativi ex artt 7, 8, 10 L. n. 241/1990 al procedimento amministrativo autorizzatorio, concessorio e a quello repressivo che l'Amministrazione è tenuta ad attivare (.....)".
 La titolare sostiene di essere legittimata a tale richiesta per la necessità di difendere, anche in sede giudiziale i propri diritti ed interessi legittimi, atteso che l'apertura dell'attività di che trattasi, oltre a non potere mai essere stata autorizzata da Aams, (perché in contrasto con le previsioni normative di settore oltre che con i principi di evidenza pubb
ica, qualunque ne risultasse la natura e/o la destinazione del locale negozio o punto vendita) "avrebbe comportato a suo carico un gravissimo nocumento tanto per le esigenze di sicurezza dell'utenza, quanto per la lesione di specifici interessi commerciali".
 Al ricorso del centro scommesse, che ha impugnato, al Tar Campania, la nota con cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza del 5.5.2009, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
 E'intervenuto in giudizio, a tutela degli interessi collettivi degli associati nei confronti delle Amministrazioni concedenti il Sindacato Imprese Concessionarie (S.i.c.o.n.) per sostenere le ragioni della società ricorrente, condividendone in pieno conclusioni.
 In data 8 ottobre, la Camera di Consiglio ha deciso che il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

CONSIDERAZIONI
 Come si legge nel testo della sentenza, l'art. 22, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che: "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge".
 L'accesso ai documenti amministrativi si configura, dunque, secondo l'ora richiamata previsione legislativa, come posizione soggettiva che si esercita "mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi" e che può essere escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare rilevanti interessi di carattere sovrapersonale ovvero interessi attinenti alla riservatezza di terzi.
 "Nella fattispecie - recita la sentenza -  la parte ricorrente, lungi dal voler dar corso ad un controllo generalizzato sull'azione amministrativa in funzione meramente esplorativa, con la sua richiesta intende semplicemente verificare se nei locali frontisti all'agenzia in sua titolarità, sono in corso lavori di allestimento di un locale dedito alla commercializzazione di scommesse sportive".
 In tale situazione il diniego dell'Amministrazione non può che apparire pretestuoso ed immotivato e, quindi, tale da violare il diritto di accesso tutelato dalla normativa di cui alla legge n. 241 del 1990.
 Secondo la giurisprudenza: "E' illegittimo il diniego di accesso opposto dal Comune ad alcuni commercianti che hanno chiesto di ottenere copia degli atti relativi all'attivazione di un nuovo esercizio commerciale, nel caso in cui tali ditte siano operanti nel medesimo settore del nuovo esercizio ed in zone limitrofe; infatti, le ditte accedenti, nelle ipotesi prospettata, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante correlato alla richiesta volta a verificare la regolarità del nuovo esercizio attivato, che volge attività analoga e, quindi, concorrente a quella delle ditte istanti".
 "Per le anzidette ragioni - si legge nella sentenza - la nota prot. n. 2009/24033/Giochi/SCO del 23.6.2009 è senz'altro illegittima, non riuscendo, infatti, a comprendersi quale vulnus per il buon andamento dell'Amministrazione possa seriamente derivare dalla conoscenza di un cittadino delle concessioni analoghe alla sua rilasciate nella medesima zona di afferenza".

Fonte: Gioco e Giochi
Aggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!
Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Spurl!Wists!Simpy!Newsvine!Blinklist!Furl!Fark!Blogmarks!Yahoo!Smarking!Netvouz!Shadows!
RawSugar!Ma.gnolia!PlugIM!Squidoo!BlogMemes!FeedMeLinks!BlinkBits!Tailrank!linkaGoGo!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!
Commenti
Nuovo
+/-
Commenta
Nome:
Email:
 
Website:
Titolo:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
 

Articoli correlati

PayPal Pagamenti mezzo Bonifico Bancario Visa Electron Mastercard VISA
Sito di informazione e pubblicità rivolto a
BAR / CIRCOLI PRIVATI / HOTEL / SALE GIOCHI / INTERNET POINT / SALE SCOMMESSE / BOWLING /
SALE BINGO / RICEVITORIE / TABACCHERIE / CENTRI COMMERCIALI
© 2006 Avogic Consulting SA. - Tutti i diritti riservati

Stai leggendo:
CENTRO SCOMMESSE
 NEGATO ACCESSO AGLI ATTI A CENTRO SCOMMESSE, TAR BACCHETTA AAMS.  
Con una sentenza del 23 ottobre, la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso c...