News
Guide
Servizi
PRIVACY NEWSLOT |
| lunedì 01 febbraio 2010 | |
|
IL GARANTE DELLA PRIVACY APRE ISTRUTTORIA SU SEGNALAZIONE DEI DATI DEGLI ESERCENTI AI CONCESSIONARI DI RETE. Nella segnalazione ai concessionari dei dati relativi agli esercenti di locali nei quali i gestori di apparecchi da intrattenimento installano le newslot potrebbe rappresentare una violazione della privacy. E' quanto potrebbe emergere a conclusione dell'istruttoria avviata dal Garante della Privacy su segnalazione di un operatore del settore, Eugenio Bernardi, titolare di una azienda che opera appunto nel comparto. “Alcuni concessionari nell'agosto scorso hanno cominciato col richiedere l’autocertificazione necessaria agli esercenti ( bar e locali pubblici) che ospitano gli apparecchi da gioco (le così dette New slot), requisito necessario per i terzi incaricati della raccolta.
Il procedimento è anomalo, invece di richiedere direttamente agli esercenti tale documentazione i concessionari obbligano il proprietario dell’apparecchio a fare da tramite, violando a mio parere, così le direttive sulla privacy (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) -” spiega Bernardi “Come noto il Decreto Direttoriale 17 maggio 2006 istituisce l'Elenco dei Terzi Incaricati per la raccolta delle giocate, e definisce i requisiti per essere iscritti a tale Elenco.Sono inquadrati come Terzi incaricati della raccolta oltre i gestori proprietari degli apparecchi, anche gli esercenti nei cui locali sono installati apparecchi di gioco con vincita in denaro” Da qui l'avvio dell'istruttoria del Garante in merito ad rattività di accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, d.m. 17 maggio 2006 e trattamento di dati personali. “Con la presente, si informa la S.V. che questa Autorità, a seguito dI una segnalazione ha provveduto, per i profili di propria competenza, a dare seguito alla vicenda segnalata”. OGGETTO: attività di accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, d.m, 17 maggio 2006 e trattamento di dati personali 1. Con l'unita segnalazione si contestano le modalità adottate da codesta società per la verifica dei requisiti di cui al decreto ministeriale in oggetto, ritenute in violazione della disciplina di cui al d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Più in dettaglio, si lamenta il fatto che codesta società -concessionaria della rete di cui all'art. 14-bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773- si avvalga, ai fini dell'accertamento dei requisiti che devono possed 2. Ad un preliminare esame della normativa richiamata nella menzionata segnalazione e della documentazione ivi allegata, pare a questo dipartimento che le relazioni intercorrenti tra Voi, i "gestori" e i singoli esercenti siano disciplinate da distinti e autonomi rapporti contrattuali (ciò, anche alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 13 maggio 2005, secondo la quale "il concessionario pone in essere distinti rapporti contrattuali con l'esercente e il possessore degli apparecchi, c.d. «gestore»"), Merita inoltre rilevare, con riferimento alla fattispecie oggetto di segnalazione, che in base al d.m. 17 maggio 2006 il possesso dei predetti requisiti è documentato al concessionario direttamente dalla parte contraente (nel caso di specie, appunto, i singoli esercenti), peraltro in sede di stipula, integrazione o modifica del contratto, 3· Tanto premesso, al fine di consentire a questa Autorità una preliminare valutazione in ordine alla vicenda segnalata, si invita a voler far pervenire allo scrivente dipartimento , entro e non oltre il 2.5 febbraio p.v., ogni informazione e documento ritenuto utile, avendo cura di precisare, in particolare: A) presupposti di liceità dell'asserita comunicazione ai c.d, "gestori" degli apparecchi di dati personali (in ipotesi anche giudiziari) contenuti nelle autocertificazioni rilasciate dagli esercenti presso cui sono installati o ubicati gli apparecchi medesimi; B) le finalità del predetto trattamento; C) le eventuali ragioni ostative al reperimento della documentazione richiesta direttamente presso gli interessati; D) le misure adottate per dare adempimento all'obbligo di rendere l'informativa agli interessati comprensiva degli elementi di cui all'art. 13 del Codice e per l'acquisizione del relativo consenso, ave necessario (artt. 23,24 e 26 del Codice); E) nel far presente che la nota dovrà essere sottoscritta da persona fisica identificata e richiamando l'attenzione a quanto previsto in tema di false dichiarazioni, attestazioni, esibizioni o documentazioni al Garante (art. 168 del Codice), si resta a disposizione per chiarimenti e si prega di riportare nelle ulteriori comunicazioni l'oggetto e il riferimento sopra indicati. Fonte: jamma |
| < Articolo Precedente | Prossimo Articolo > |
|---|
| Articoli correlati |
|---|
|
|
Links |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||







































