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AI CONCESSIONARI DI RETE CONTROLLO ANCHE SUI VIDEOGIOCHI |
| giovedì 16 luglio 2009 | |
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Se approvato in sede di conversione del decreto anticrisi l'emendamento presentato alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dall'onorevole del Pdl Gabriele Toccafondi determinerà grandi e importanti cambiamenti in tema di controlli sul mercato degli apparecchi da intrattenimento e di sanzioni. La proposta prevede infatti una modifica alla legge 388 del 23 dicembre 2000 in base alla quale “ fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b) ( videolotterie ndr) e 7 ( apparecchi senza vincita in denaro ndr) il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica . Nella proposta si parla anche di inasprimento delle sanzioni per irregolarità nella gestione degli apparecchi con la sostituzione “ All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole «da 1000 a 2000 euro», sono sostituite con «di 4.000 euro».
L'eventuale esclusione da responsabilità prevista nel decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, si opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazion“I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. I poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, possono essere esercitati anche negli ambienti ove siano presenti apparecchi non collegati in rete”. Sanzioni piu' alte per chi fa giocare i minori. Altrettanto significativa la proposta di modifica al regime sanzionatorio prevista dall'onorevole Traversa in base alla quale chiunque gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso ai minori di 18 anni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1000 a 5000, in luogo delle vigenti sanzioni che vanno da 500 a 3000 euro. Nella proposta Traversa chiede anche che «Le contestazioni delle violazioni del divieto al gioco per i minori di 18 anni siano comunicate dagli organi di controllo procedenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base di tali comunicazioni e previa verifica presso gli organi preposti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato segnala alla Procura della Repubblica ed alla Procura regionale della Corte dei Conti, territorialmente competenti, l'eventuale mancata applicazione delle medesime sanzioni. Fonte: Jamma |
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