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DL COMUNITARIA 2008. NOVITA' PER IL GIOCO ONLINE

mercoledì 24 giugno 2009
 Il disegno di legge comunitaria 2008 reca norme volte ad assicurare l’osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nonché a recepire ed attuare nell’ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Il provvedimento interviene in diversi settori, delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, o modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.
Il provvedimento prevede una serie di interventi sui giochi.
 ECCO LE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE GIOCHI
I commi da 11 a 32 dell’articolo 24, introdotto dal Senato e modificato nel corso dell'esame presso la Camera, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi (comma 11):
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati;
sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.


Numerose disposizioni in materia di regolamentazione del gioco a distanza sono state emanate negli ultimi anni: legge n. 311/2005, art. 1, comma 290; D.L. n. 203/2005, art. 11-quinquiesdecies, commi 1 e 11; D.L. n. 223/2006, art. 38, comma 1; D.L. n. 159/2007, art. 40, commi da 6-bis a 6-sexies. Sostanzialmente le disposizioni rinviavano a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - A.A.M.S. la definizione dei requisiti minimi richiesti (ulteriormente dettagliati nelle convenzioni di concessione) nonché delle regole della raccolta attraverso i vari canali (Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile), mentre la regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza viene definita con specifici decreti direttoriali dell’A.A.M.S.
Ai sensi del comma 12, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all’istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.
Il comma 13 prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) del comma 11 l’attribuzione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lett. a) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lett. b).
Il comma 14 stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell’A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.
Il comma 15, nell’elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell’Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. E’ altresì previsto il versamento di un corrispettivo una tantum all’A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da a) ad e) del comma 11 e a 50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.

Il comma 16 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell’esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo:
-300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da a) ed e);
-50.000 euro se concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera f);
-350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ed f).

Ai sensi del successivo comma 20 i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell’A.A.M.S. sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) dell’ISTAT.
I commi 17 e 18 recano le disposizioni procedurali ed operative per l’assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l’intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l’accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi on line soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale dell’A.A.M.S.
Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco e prevedere l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.
Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera è stato posto un ulteriore obbligo a carico dei concessionari (lettera g)), consistente nello svolgimento dell'attività (eventuale) di commercializzazione esclusivamente tramite il canale prescelto.
Il comma 19 introduce lo strumento del “conto di gioco”: si tratta di un contratto di gioco necessario per effettuare la raccolta a distanza, che è stipulato, anche per via telematica,
tra il giocatore e il concessionario secondo uno schema tipo predisposto dall’A.A.M.S. sulla base delle condizioni indicate nel medesimo comma. Tra queste si segnalano l’unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, l’improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore. Si prevede, altresì, la devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
Allo scopo di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, l’A.A.M.S provvederà ad adottare una carta dei servizi in materia di giochi (comma 21).
Il comma 23, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, individua le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa in oggetto. Si prevede in particolare: - la reclusione da sei mesi a tre anni per chi organizza, esercita e raccoglie a distanza, in assenza di concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’AAMS:
- l’arresto da tre mesi a un anno o una ammenda da euro 500 a euro 5.000 per chi - ancorché titolare di concessione - organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall’AAMS con modalità diverse da quelle previste dalla legge46.
Ai commi 24 e 25 sono riportati i casi in cui viene comminata la sospensione della concessione.
Il comma 26 rinvia all’emanazione di un provvedimento del direttore generale dell’A.A.M.S., sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, in merito alla data di decorrenza degli obblighi indicati ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano a trasmettere al partner tecnologico dell’A.A.M.S i dati in conformità alla disciplina attualmente vigente.
Il comma 27 prevede l’emanazione di un regolamento, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, determinandone le modalità che escludono i fini di lucro.
Sempre in materia di poker sportivo il comma 28, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che - nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria -l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza siano consentiti ai soggetti titolari di concessione nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa autorizzazione dell’AAMS.
Il comma 29 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni in oggetto (commi da 11 a 26), al netto dei costi sostenuti dall’A.A.M.S. per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, sono destinate:
-per 22 milioni di euro annui alla copertura degli oneri recati dai commi 1-3 concernenti le modifiche al regime dei dividendi in uscita distribuiti a fondi pensione di altri Stati UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o all’Associazione europea di libero scambio (AELS);
-6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni a decorrere dal 2010 vanno ad integrare il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti previsto dall’articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112 del 2008 (c.d. Carta acquisti).

Il comma 30 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro dell’economia e delle finanze (che è autorizzato ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio, ai sensi del comma 31) il monitoraggio degli oneri recati dall’articolo in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 468/1978).
L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge “taglia-spese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi.
Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
Infine il comma 32, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, innalza -rispettivamente - da 25.000 a 50.000 euro e da 7.500 a 17.500 euro la base d'asta per l'aggiudicazione dei punti di vendita, a seconda che questi abbiano come attività principale oppure accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Procedure di contenzioso
Il 19 febbraio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato complementare (procedura d’infrazione n. 1999/5352) (ai sensi dell’art. 228 TCE), per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d’appalto, 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche.
La sentenza ha statuito che l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE e, in particolare, avrebbe violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. La Commissione, nella lettera di messa in mora, ha rilevato che le misure recentemente adottate dall'Italia per aprire il mercato dei giochi con la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche, non sarebbero sufficienti a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia.
Il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2003/4616) per violazione dell’art. 49 del Trattato della Comunità europea, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.
Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2006/4179) sostenendo che sarebbero state adottate senza operare la notifica richiesta dall’art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e il decreto 7 febbraio 2006 (prot. n. 2006/4249/giochi/UD) - che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste dello Stato medesimo.
 

Fonte: Jamma
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