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CONCESSIONI EUROPEE |
| mercoledì 24 febbraio 2010 | |
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UNO STATO MEMBRO CHE RISERVI LA GESTIONE DELLE CASE DA GIOCO ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETÀ CON SEDE NEL SUO TERRITORIO È INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE.
Nel 1998 queste 6 concessioni sono nuovamente state assegnate per 15 anni.La legislazione austriaca prevede un sistema di concessioni per l'organizzazione dei giochi d'azzardo nei casinò e riserva la possibilità di ottenere la concessione alle sole società per azioni stabilite sul territorio austriaco e non aventi filiali all'estero. La società Österreichische Lotterien GmbH detiene la concessione per le lotterie. Le 12 concessioni di organizzazione di stabilimenti di gioco sono invece tutte in mano alla Casinos Austria AG (inizialmente concesse nel 1991 per 15 anni). Casinos Austria ha chiesto una proroga per i casinò di Bregenz, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg e Vienna nel 1997 avendo l'intenzione di effettuare importanti investimenti. Il Landesgericht Linz (Austria), nel contesto di un procedimento penale a carico del Signor Engelmann, per il mancato rispetto della normativa austriaca in tema di casinò, ha posto alla CGUE varie domande pregiudiziali in merito alla conformità della legislazione austriaca con i principi del diritto dell'Unione sulla libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Secondo il signor Engelmann e la Commissione la proroga in favore di Casino Austria è avvenuta senza l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Secondo l’avvocato generale Mazák, uno Stato membro che riservi la gestione delle case da gioco esclusivamente alle società con sede nel suo territorio è incompatibile con il diritto dell’Unione. Nel suo parere reso pubblico oggi egli ritiene che per valutare la coerenza di una politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo, sia necessario condurre un'analisi incentrata unicamente sul settore di giochi coinvolto. La legislazione austriaca prevede in materia di giochi d'azzardo un «monopolio di Stato», per cui il diritto di organizzare e gestire tali giochi è riservato in via di principio allo Stato. Il Ministro federale delle Finanze può dunque rilasciare concessioni per attribuire a determinati operatori il diritto di organizzare e gestire tali giochi d'azzardo oggetto di monopolio (ossia le lotterie e i sorteggi elettronici e le case da gioco). Il sig. Engelmann, cittadino tedesco, ha gestito due case da gioco in Austria, senza aver previamente richiesto alle autorità austriache una concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo e senza detenere una qualsivoglia legale autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Con una prima sentenza, il sig. Engelmann è stato dichiarato colpevole di aver illecitamente organizzato, sul territorio austriaco, giochi di azzardo al fine di trarne un vantaggio pecuniario. In tale contesto, il Landesgericht Linz (Tribunale regionale di Linz, Austria), adito in grado di appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della legislazione austriaca in materia di giochi d'azzardo con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Jan Mazák ritiene, in primo luogo, che la legislazione austriaca che riserva la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente alle società costituite in forma di società per azioni con sede nel territorio di tale Stato membro, sia incompatibile con la libertà di stabilimento. Infatti, per quanto riguarda il requisito imposto alle società di stabilire la loro sede in Austria, l'avvocato generale ritiene che tale condizione implichi una restrizione della libertà di stabilimento, la quale introduce una discriminazione diretta nella misura in cui vieta alle società con sede in un altro Stato membro di essere titolari di una concessione per la gestione di un casinò. Partendo da tale constatazione, l'avvocato generale ricorda che, nel caso di specie, una restrizione discriminatoria di questo tipo potrebbe essere giustificata In secondo luogo, l'avvocato generale Mazák ritiene che la libera prestazione dei servizi osti alla norma austriaca ai sensi della quale tutte le concessioni relative alla gestione di giochi d’azzardo e di case da gioco sono rilasciate in base ad una normativa che esclude dalla gara d’appalto i candidati dell’area comunitaria che non possiedono la nazionalità di tale Stato membro. Infatti, l'avvocato generale reputa che una misura siffatta costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto, ai fini della partecipazione alla procedura, la legislazione nazionale non si accontenta di una sede secondaria in Austria. Inoltre, a suo avviso, tale restrizione è discriminatoria e non può essere giustificata nel caso di specie da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, mancando una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività. In terzo luogo, l'avvocato generale esamina la questione se il monopolio di Stato austriaco sui casinò sia incompatibile con il Trattato CE per il fatto che la politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo mancherebbe di coerenza, in quanto i titolari delle concessioni per altri giochi pure oggetto di monopolio (come le lotterie) pubblicizzano il prodotto offerto. In ordine a tale punto, l'avvocato generale ritiene che il fatto che i titolari di una concessione nazionale incoraggino la partecipazione ai giochi d'azzardo e facciano pubblicità non implica necessariamente che la politica nazionale di restrizione dei giochi d’azzardo manchi di coerenza. Infatti, poiché nell'ambito dei vari obiettivi da essa perseguiti, la legislazione austriaca tenta di lottare contro le frodi e la criminalità nel settore dei giochi d'azzardo, orientando la domanda di giochi verso un'offerta controllata e sorvegliata dallo Stato, l'avvocato generale ritiene che spetti al giudice del rinvio verificare se la pubblicità suddetta sia coerente con la finalità di costituire un'alternativa «attraente» ai giochi vietati, senza con ciò stimolare eccessivamente la domanda di giochi d'azzardo. Ad ogni modo, l'avvocato generale precisa che, nel valutare la coerenza della pubblicità realizzata da un operatore rispetto ad una politica nazionale di restrizione dei giochi d'azzardo, è necessario svolgere un'analisi settoriale. Infatti, un'eventuale mancanza di coerenza graverebbe esclusivamente sul settore dei giochi oggetto di monopolio che sviluppi un'attività pubblicitaria sproporzionata e incoerente. Infatti, secondo l'avvocato generale, uno Stato membro è libero di trattare in maniera differente due settori di giochi, in quanto ciascun gioco è differente dagli altri, di modo che un settore di giochi d'azzardo può essere più propizio per lo sviluppo di attività fraudolente o criminali, mentre un altro settore può essere più pericoloso dal punto di vista della dipendenza dal gioco. Fonte. jamma |
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