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BOZZA DECRETO GIOCO ONLINE

venerdì 08 gennaio 2010
 AAMS: NOTIFICATA A BRUXELLES BOZZA DECRETO GIOCO ONLINE. Aams ha notificato alla Commissione Europea il "Progetto del testo del decreto recante la decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro". Il disegno di legge, che rimarrà in "stand still" fino al 19 marzo, consta di cinque articoli e dispone di un allegato. A seguire il documento integrale:
Ministero dell'economia e delle finanze.

 AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro.
 IL DIRETTORE GENERALE

-VISTO l'articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
-VISTO l'articolo 24, commi dall'11 al 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, nel recare disposizioni in materia di gioco a distanza, definisce i requisiti e le condizioni generali per il rilascio della concessione per l'esercizio del gioco a distanza, rinviandone l'attuazione a provvedimenti di AAMS;
-VISTO l'articolo 24, comma 11, della legge n. 88 del 2009 che disciplina l'esercizio e la raccolta a distanza di scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi pronostici sportivi ed ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita;
-VISTO in particolare il comma 26 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 che, tra l'altro, dispone che, con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25;
-VISTO il piano di fattibilità tecnica trasmesso dal partner tecnologico So.ge.i. con nota n. 2009/1112/004/AAM/U del 12 novembre 2009, con il quale è stato individuato il piano dei rilasci delle funzionalità necessarie a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 24, commi da 11 a 25 della legge n. 88 del 2009;
-CONSIDERATO che il citato piano prevede che le nuove funzionalità per la gestione amministrativa del gioco possano essere rese operative a partire dal mese di gennaio 2010;
-CONSIDERATO che la disciplina dei giochi di cui al citato comma 11 dell'articolo 24 risulta già adottata e che occorre, quindi, procedere alla emanazione di decreti dirigenziali per l'individuazione delle modalità dell'esercizio dei giochi a distanza e della relativa raccolta;
-CONSIDERATO che con nota n..... del ....... AAMS, in ossequio alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 come modificata dalla Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, ha dato corso alla prevista procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
/> DECRETA

Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce la decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 24, commi da 11 a 25 della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di attuare le condizioni generali per l'accesso alla concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza.

Articolo 2
Esercizio e raccolta del gioco a distanza
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, possono chiedere la concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro, utilizzando l'apposito schema di domanda reso disponibile sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . Entro trenta giorni dalla predetta data i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009 n. 88, che intendono proseguire l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, sono tenuti a presentare apposita richiesta ad AAMS, utilizzando lo schema di domanda reso disponibile sul sito sopra indicato.

Articolo 3
Progetto di fattibilità e tempi di attuazione
1. In linea con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 26, della legge n. 88 del 2009, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, AAMS rende disponibili:
a)  gli atti necessari per la selezione dei concessionari, ai sensi dei commi 15, 16, 17 e  19 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009;
b) le versioni aggiornate dei protocolli di gioco ed il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), che disciplinano le modalità di comunicazione tra il sistema del concessionario ed il sistema di AAMS, nonché l'ambiente di test per i protocolli di gioco e di comunicazione del gioco a distanza.
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009 n. 88, che hanno presentato apposita richiesta, ai sensi dell'articolo 2:
a) adeguano i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività alle disposizioni previste nel presente decreto e nei provvedimenti in esso citati;
b) sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 adottano i protocolli di comunicazione e le modalità di connessione di cui al comma 1, lettera b), rispettivamente a far data dalla sottoscrizione della convenzione di concessione e dalla data di sottoscrizione dell'atto integrativo.
 
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di avere effetto il decreto direttoriale 21 marzo 2006 e tutti i connessi provvedimenti amministrativi di AAMS, incompatibili con le disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 5
Efficacia
1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Ferrara

Fonte: AAMS
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