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La concessione è stata assegnata a 114 operatori rispondenti ai requisiti previsti dal bando di gara. In riferimento alle nuove concessioni ippiche aggiudicate con la recente gara, AAMS, sulla base delle pregresse esperienze concordate con il Dipartimento della pubblica sicurezza, fornisce delucidazioni in merito al nuovo assetto distributivo conseguentemente determinatosi, e alle procedure per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza previste ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. per la vendita delle scommesse. Le citate procedure di selezione, indette con l'obiettivo di razionalizzare la rete di vendita dei giochi pubblici e ampliare l'offerta di giochi sottraendola al mercato irregolare o illegale, hanno portato all'assegnazione di concessione a 114 operatori rispondenti ai requisiti previsti dal bando di gara.
A seguito della aggiudicazione della concessione, l'operatività dei concessionari ippici - in parte nuovi ed in parte già attivi - nel mercato italiano in qualità di concessionari, determinerà un nuovo assetto della rete di vendita di giochi pubblici, la cui offerta di gioco sarà articolata, con riferimento alle scommesse, come di seguito descritto. SCOMMESSE CONSENTITE: -Scommesse ippiche a totalizzatore; -Scommesse ippiche a quota fissa; -Concorsi pronostici su base sportiva; -Concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); -Scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (ippica nazionale).
La presenza del prodotto scommessa come componente stabile dell'offerta della nuova rete di vendita, rende necessario l'ottenimento da parte dei concessionari della licenza di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 88 del T.U.L.P.S., quale prerequisito indispensabile per la commercializzazione della stessa nei locali di gioco. La licenza di pubblica sicurezza è unica per tutte le tipologie di scommessa oggetto delle concessioni ippiche. In merito alla procedura per l'ottenimento della suddetta licenza, secondo quanto già esplicitato nel passato da apposite circolari del Ministero dell'interno, i concessionari, attraverso i propri rappresentanti legali o per il tramite dei soggetti dagli stessi incaricati, dovranno richiedere, presso le Questure territorialmente competenti, un numero di licenze di pubblica sicurezza pari al numero di diritti di concessione che intendono esercitare, esibendo una lettera prodotta da AAMS a conferma dell'avvenuta aggiudicazione della concessione stessa. Va da sé che, in molti casi, i concessionari aggiudicatari proseguiranno la raccolta di scommesse ippiche nei medesimi locali presso i quali, già in precedenza, gli stessi soggetti svolgevano la raccolta di tali scommesse e per le quali erano già titolari di idonea licenza di pubblica sicurezza. In tali casi e per tali soggetti, si ritiene indispensabile, onde evitare sospensioni della raccolta con conseguente nocumento erariale, continuare la raccolta di scommesse a fronte della licenza di pubblica sicurezza già in essere, la quale dovrà necessariamente essere aggiornata, in funzione della nuova convenzione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultima. Resta inteso, che al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, AAMS, per il tramite degli Uffici Regionali, comunicherà alle Questure l'elenco dell'ubicazione iniziale dei diritti delle concessioni ippiche ed i casi di decadenza, revoca o sospensione della concessione, al fine di consentire una tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori.
Fonte: AgicosAggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!                               
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