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TAR LAZIO |
| venerdì 26 febbraio 2010 | |
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GESTORE NON PUÒ OBBLIGARE CONCESSIONARIO A FARE I "CONTI". La seconda sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società di noleggio di apparecchi d'intrattenimento nei confronti di Aams e del concessionario di rete Atlantis World Group Companies. Il ricorso, depositato il 22 gennaio scorso, era stato presentato dalla società a seguito del ‘silenzio-rifiuto' serbato dalla concessionaria sulla richiesta di lettura delle macchine effettivamente inutilizzate e presenti nel magazzino avanzata il 17 settembre 2009.
La società ha fatto presente d'avere nel tempo puntualmente onorato i propri obblighi verso la concessionaria - a titolo sia di Preu (tributo da versare al Fisco), sia di canone di concessione (da versare all'Aams) -, ancorché, a suo dire, la concessionaria avrebbe applicato il canone forfetario non solo agli apparecchi noleggiati ed in funzione, ma anche a tutti quelli comunque nella disponibilità della società. La società di noleggio ha fatto sapere inoltre l'insorgere d'un contenzioso per certi suoi inadempimenti agli obblighi contrattuali, tant'è che la concessionaria ha ottenuto l'emanazione d'un decreto ingiuntivo per gli importi ritenuti dovuti, nel frattempo opposto, ma non sospeso dal Tribunale di Roma. Il terzo raccoglitore afferma di aver più volte chiesto alla concessionaria d'effettuare la lettura sugli apparecchi non utilizzati - così da accertarne l'effettiva inattività fin dal 1° giugno 2005 in poi, tanto da diffidarla, con atto notificato il 17 novembre 2009, di provvedere in tal senso. A seguito della mancanza di risposta da parte della concessionaria, la società di noleggio ha così presentato ricorso, giudicato però inammissibile dal Tribunale amministrativo. Da qui le considerazioni del giudice: innanzitutto, un gestore non può obbligare il concessionario alla lettura delle macchine, e per questo motivo respinge il ricorso. Inoltre, tutto ciò che riguarda questioni ‘pecuniarie, in dare e avere', non è di competenza del Tribunale Amministrativo e, lo stesso concessionario deve eseguire le stesse procedure che vengono seguite in sede da civile tra due soggetti privati. Come si legge nel testo della sentenza, non è invocabile pertant Per quanto riguarda la questione relativa all''applicazione del Preu in misura forfetaria per gli apparecchi da gioco di cui nell'art. 71o, comma 6 Tulps si incentra nel rapporto tra ausiliario della riscossione e responsabiIe di quest'ultima (la concessionaria), ossia su una vicenda che a più forte ragione sfugge alla cognizione del Giudice Amministrativo". Dalla sentenza dunque, emergono due aspetti: innanzitutto, un terzo raccoglitore non può costringere il concessionario a fare i conti reali sulle slot e al tempo stesso, il concessionario, non ha strumenti ‘eccezionali' per chiedere i soldi al gestore ma deve chiedere un decreto ingiuntivo come qualunque altro soggetto privato. Come sottolinea il giudice, tuttavia, la causa risale allo scorso 2006, quando venivano utilizzati apparecchi comma 6 oggi scomparsi ed era previsto il regime forfetario per il pagamento del Preu: "Considerato anzitutto che, ad onta della prospettazione attorea circa l'assoggettamento del concessionario AAMS alle regole di diritto pubblico, in realtà nella specie si questiona circa le partite pecuniarie, in dare ed avere, inerenti all'esatto adempimento, o meno del programma di obbligazioni dedotto nel rapporto negoziale tra la ricorrente e la concessionaria del gioco lecito, il cui contratto s'è comunque esaurito nel novembre 2005, ossia ben prima dell' eventuale rilevanza giuspubblicistica della figura del gestore dopo la riforma dei giochi intervenuta nel 2006". Nessun riferimento nella sentenza alla successiva normativa che stabilisce come il terzo incaricato alla raccolta sia considerato responsabile in solido con il concessionario in caso di mancato assolvimento del Preu. Fonte: Gioco e giochi |
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