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IL POKER IN QUESTURA |
| lunedì 01 marzo 2010 | |
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NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SPETTA AL QUESTORE DECIDERE SUI GIOCHI "PROIBITI" .
"Con il predetto atto, il Questore avrebbe operato una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di «spettacoli pubblici» di cui agli artt. 9, primo comma, numeri 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e di tutte quelle attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, ma assegnate al Presidente della Provincia dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Sulla base delle richiamate disposizioni, l'ordinamento individuerebbe nel Presidente della Provincia il titolare di poteri di pubblica sicurezza nelle materie di competenza provinciale, qualificando in via meramente residuale i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. Alla Provincia di Bolzano sarebbero attribuite competenze più ampie di quelle riconosciute alle Regioni ad autonomia ordinaria, non essendo possibile individuare nelle materie di competenza provinciale una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza. Spetta allo Stato, e per esso al Questore, il compito di predisporre ed approvare la tabella dei giochi vietati nelle sale da gioco e nei pubblici esercizi. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in una sentenza depositata il 26 febbraio 2010, che ha respinto il ricorso avanzato dalla Provincia autonoma di Bolzano notificato il 13 novembre 2008. "La ricorrente premette che, con nota del 26 settembre 2008, la Questura di Bolzano trasmetteva al Presidente della predetta Provincia la tabella contenente l'elenco dei giochi proibiti, unitamente al testo integrale del decreto del 25 settembre 2008 con cui la stessa era stata approvata, chiedendone l'esposizione, previa vidimazione da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri pubblici esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ubicati nei singoli comuni. Con lo stesso provvedimento venivano altresì disciplinati l'installazione e l'uso degli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici", si legge nel testo della sentenza. La Provincia sostiene, altresì, che l'adozione del provvedimento impugnato da parte del Questore costituisce espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la materia degli «spettacoli pubblici per quanto attiene alla sicurezza» e degli «esercizi pubblici», come ampiamente delimitata dalle richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria, senza involgere quegli interessi ulteriori che è compito dello Stato curare attraverso la protezione dell'ordine pubblico. Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, stabilire con proprio decreto l'elenco dei giochi proibiti ed approvare la relativa tabella da esporre nei pubblici esercizi, nonché disciplinar Ma per la Corte Costituzionale il ricorso non è fondato. "Questa Corte ha già riconosciuto che «tutte queste prescrizioni attengono chiaramente alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza non compresa nell'articolo 9 dello Statuto e che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 237 del 2006). In tale materia «rientra non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che (...) non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS)» (sentenza n. 237 del 2006), considerati i caratteri comuni dei giochi - aleatorietà e possibilità di vincite in denaro - cui si riconnette un disvalore sociale, la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e la probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso dei giochi leciti. Rispetto alle finalità di tutela dell'interesse pubblico ad una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore statale, il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) è solo un elemento fattuale che non può spostare l'ordine delle competenze. D'altra parte, questa Corte ha più volte affermato che le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale», stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa (sentenza n. 129 del 2009). Alla Provincia autonoma di Bolzano ed al suo Presidente sono, pertanto, attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, solo compiti di polizia amministrativa, sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento che è compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico. Su queste basi, risulta evidente che il provvedimento impugnato non ha determinato alcuna lesione delle attribuzioni provinciali e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, posto che l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. La circostanza che l'osservanza di tali prescrizioni sia imposta nei locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale, infatti, a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potestà legislativa statale, essendo il predetto provvedimento estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici". Fonte: Gioco e Giochi |
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