GIOCHI E DIVIETO DI PUBBLICITA' |
| venerdì 26 febbraio 2010 | |
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LA VERSIONE INTEGRALE DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. A parere dell'Avvocato generale Yves Bot, Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, la disciplina svedese che vieta la promozione dei giochi d'azzardo via Internet proposti da società stabilite in altri stati membri non contrasta con il diritto comunitario. Violerebbero invece il diritto comunitario le norme nazionali che sanzionano in maniera diversa la promozione di lotterie organizzate in Svezia senza autorizzazione e quella delle lotterie organizzate al di fuori di quello Stato membro. E' quanto si evince dal parere dell'avvocato in merito ad un ricorso presentato alla Corte. Se conclusioni sono state presentate il 23 febbraio scorso.
CORTE EUROPEA. 24. L’art. 38, primo comma, punto 1, vieta di promuovere, senza permesso speciale e a fini di lucro, a titolo professionale o in altro modo, la partecipazione a giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio svedese o a giochi d’azzardo organizzati all’estero. 37. Prima di procedere all’esame delle questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio, dimostrerò, da una parte, che occorre esaminare la compatibilità delle disposizioni di cui trattasi con le libertà di circolazione alla luce della libera prestazione dei servizi prevista all’art. 49 CE e, dall’altra, che tali questioni devono essere valutate sulla base delle grandi linee della giurisprudenza relativa al gioco d’azzardo. 41. Sul secondo punto, è pacifico che i giochi d’azzardo non costituiscono un’attività economica ordinaria. 42. Secondo una giurisprudenza consolidata, tenuto conto dell’assenza di armonizzazione comunitaria in tale materia, gli Stati membri possono imporre restrizioni all’organizzazione e alla gestione di tali attività sul loro territorio al fine di tutelare l’ordine pubblico dai rischi di frode e criminalità e i consumatori dall’incitazione eccessiva al gioco. Inoltre, per ragioni di ordine morale, religioso o culturale, essi possono decidere che il gioco d’azzardo non deve costituire una fonte di profitto individuale, ma servire solo all’interesse generale 43. Cionondimeno, affinché le restrizioni alle libertà di circolazione adottate da uno Stato membro a tale scopo siano conformi al diritto comunitario, è necessario che esse non siano discriminatorie . Inoltre esse devono essere idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti ed essere proporzionate . 44. Per quanto riguarda quest’ultima condizione, è tuttavia riconosciuto che, nel particolare ambito dei giochi d’azzardo, gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale non solo nella determinazione del livello di tutela dell’ordine pubblico e dei consumatori che intendono instaurare sul loro territorio, ma anche nella scelta dei mezzi idonei a raggiungere tale tutela . 45. Nell’ambito di tale potere discrezionale, uno Stato membro, come il Regno di Svezia, può riservare il diritto esclusivo di gestire i giochi d’azzardo a società che gli appartengono o a enti senza scopo di lucro che agiscono sotto il suo controllo. Uno Stato membro può, infatti, dirigere e controllare l’attività di tali organismi più facilmente di quanto non lo possa fare nei confronti di un operatore privato che persegue un interesse economico; un siffatto sistema può pertanto consentire di assicurare una migliore tutela dei consumatori contro il rischio di assuefazione al gioco e dell’ordine pubblico contro i rischi di frode e di giochi clandestini . Esso consente inoltre di impiegare integralmente gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità. 46. Nella sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, citata, la Corte ha fornito le seguenti precisazioni con riferimento alle misure che uno Stato membro può adottare riguardo ai giochi d’azzardo offerti su Internet da società stabilite in altri Stati membri. 47. Nella causa decisa con detta sentenza, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla normativa portoghese che riserva al Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia di Lisbona (in prosieguo: la «Santa Casa»), una persona giuridica di utilità pubblica nel settore amministrativo, il diritto esclusivo di gestione dei giochi d’azzardo sotto forma di lotterie, giochi del lotto e scommesse sportive. Tale diritto esclusivo veniva esteso alla gestione degli stessi giochi tramite Internet. 48. Si trattava di stabilire se tale monopolio poteva essere fatto valere nei confronti di un prestatore di giochi on-line con sede a Gibilterra che intendeva offrire giochi d’azzardo su Internet ai consumatori residenti in Portogallo. Tale prestatore e la Liga Portuguesa de Futebol Profissional, con la quale aveva concluso un contratto di sponsorizzazione, contestavano le sanzioni inflitte loro dalla Santa Casa per aver violato il suo monopolio nella gestione dei giochi d’azzardo su Internet. 49. Il governo portoghese e la Santa Casa hanno sostenuto che l’obiettivo principale della normativa nazionale consisteva nella lotta alla criminalità, più in particolare nella tutela dei consumatori di giochi d’azzardo contro le frodi commesse dagli operatori. Essi affermavano che le condizioni legali secondo le quali la Santa Casa esercita le sue attività forniscono allo Stato garanzie sufficienti per quanto attiene al rispetto delle norme dirette a salvaguardare l’onestà dei giochi d’azzardo organizzati. Il governo portoghese ha rilevato che le autorità di uno Stato membro non dispongono delle stesse possibilità di controllo nei confronti dei prestatori di giochi su Internet con sede al di fuori del territorio nazionale. 50. La Corte ha esordito ricordando che la lotta alla criminalità può costituire un motivo legittimo per limitare l’offerta di giochi d’azzardo agli operatori autorizzati e che l’inquadramento dei giochi in un sistema di diritti esclusivi consente di incanalare la gestione di tali giochi in un circuito controllato e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi criminosi. 51. Essa ha quindi constatato, con riferimento alle disposizioni che disciplinano il funzionamento della Santa Casa, che la concessione di un monopolio per la gestione del gioco d’azzardo tramite Internet a un operatore soggetto allo stretto controllo dei poteri pubblici consentiva di incanalare la gestione di tali giochi in un circuito controllato ritenuto idoneo a tutelare i consumatori contro le frodi . 52. Quanto alla necessità di un siffatto monopolio, la Corte ha dichiarato che, in assenza di armonizzazione nel settore dei giochi d’azzardo tramite Internet, uno Stato membro poteva legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore offrisse secondo modalità lecite tali giochi in un altro Stato membro, in cui è stabilito e in cui è già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge e al controllo da parte delle competenti autorità di quest’ultimo, non poteva essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza personale degli operatori . 53. Inoltre, essa ha indicato che, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura diversa e di maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi 54. Essa ne ha dedotto che la restrizione oggetto di quella causa poteva essere considerata, tenuto conto delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo su Internet, giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità. 55. A mio avviso, da tale sentenza si possono trarre le seguenti conclusioni. Innanzi tutto, la Corte ha ritenuto che i giochi d’azzardo su Internet presentano rischi di frode e criminalità più rilevanti rispetto ai giochi d’azzardo offerti secondo i metodi tradizionali. Può trattarsi, ad esempio, di un utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento on-line o di un’alterazione dei risultati del gioco d’azzardo. Tenuto conto dei particolari rischi che essi presentano, i giochi d’azzardo su Internet possono, pertanto, essere oggetto di provvedimenti speciali. 56. Inoltre, alla luce dell’entità di tali rischi, la proporzionalità di una restrizione dell’accesso al mercato di uno Stato membro fondata, segnatamente, sulla tutela dell’ordine pubblico dai rischi di frode e criminalità connessi a tale tipo di gioco deve essere valutata unicamente rispetto a tale obiettivo. 57. Ne consegue altresì che, laddove un regime nazionale risulti idoneo a tutelare efficacemente i consumatori dai rischi di frode e criminalità dei giochi su Internet, quale potrebbe essere un monopolio concesso a un ente strettamente controllato dai poteri pubblici, può risultare conforme al diritto comunitario una restrizione che arrivi anche fino ad imporre un divieto totale di accesso al mercato agli operatori stabiliti in altri Stati membri, a prescindere dal quadro giuridico in cui si situano le loro attività nello Stato di stabilimento. Inoltre, la compatibilità prescinde dalla questione se tale ente eserciti o meno la propria attività come attività economica ordinaria tentando di massimizzare i profitti e dal fatto che, eventualmente, la normativa di cui trattasi sia idonea a realizzare gli altri suoi obiettivi, tra cui la tutela dei consumatori da un’incitazione eccessiva al gioco. 58. È alla luce di tali considerazioni che esaminerò i quesiti del giudice del rinvio riguardo, in primo luogo, alla proporzionalità della normativa nella parte in cui vieta la pubblicità di giochi su Internet offerti da prestatori stabiliti in un altro Stato membro e, in secondo luogo, la compatibilità delle sanzioni previste da tale normativa con la libera prestazione dei servizi. A – Sulla proporzionalità del divieto di fare pubblicità 59. Con le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta, il giudice del rinvio espone i suoi dubbi sulla proporzionalità della normativa nazionale alla luce delle seguenti circostanze. Da una parte, il fatto che la normativa in discussione, che mira a contrastare la criminalità e a tutelare i consumatori, abbia come ulteriore scopo il finanziamento di attività di natura sociale e destini una parte dei proventi dei giochi autorizzati direttamente allo Stato (seconda e terza questione), dall’altra, la circostanza che i fornitori di giochi autorizzati in Svezia inducano e incoraggino i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo senza alcuna restrizione da parte delle competenti autorità (quarta questione), e, infine, il fatto che le società i cui giochi su Internet sono stati oggetto della promozione controversa sono autorizzate a fornire tali giochi dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite (quinta questione). 60. Poiché le controversie nelle cause principali riguardano i procedimenti a carico di prestatori di servizi pubblicitari che hanno promosso giochi d’azzardo offerti su Internet, propongo di intendere le questioni sottoposte dal giudice del rinvio nel senso che esso chiede se, nella parte in cui vieta la promozione in Svezia di giochi d’azzardo offerti su Internet da società stabilite in altri Stati membri, la normativa interna possa essere considerata proporzionata ai suoi obiettivi. 61. La soluzione a tali quesiti si può dedurre, a mio avviso, dalla sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, citata. 62. Come nella causa che ha portato a tale sentenza, la normativa di cui trattasi ha, segnatamente, lo scopo di tutelare i consumatori dal rischio di attività criminali connesse al gioco. Come emerge dai suoi obiettivi, essa mira a garantire un mercato sano e sicuro e a tenere conto dei rischi di frode e di giochi illegali. 63. Inoltre, come la normativa oggetto di tale causa, essa prevede a tal fine un sistema di diritti esclusivi riservati a enti la cui attività è strettamente controllata dai poteri pubblici. Infatti, ai sensi della lotterilagen i giochi d’azzardo non possono essere gestiti da società che perseguono interessi privati, ma unicamente da enti senza scopo di lucro o società controllate dallo Stato. Essa istituisce inoltre un sistema di vigilanza accurata da parte di un’autorità appositamente creata a tale scopo. 64. Per quanto riguarda più specificamente i giochi su Internet, dai chiarimenti del governo svedese risulta che la gestione di questi ultimi è subordinata ad un regime speciale di autorizzazioni che possono essere concesse unicamente a società controllate interamente o in parte dallo Stato. 65. Come ho già segnalato, nella citata sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, la Corte ha stabilito che, nell’ambito di un tale sistema, al fine di tutelare i consumatori contro i rischi di frode e di criminalità, uno Stato membro poteva legittimamente vietare a taluni prestatori di giochi su Internet con sede in altri Stati membri di offrire i loro giochi ai consumatori residenti sul suo territorio. 66. Inoltre ho rilevato come emerga da tale sentenza che non incide sull’analisi se la normativa di cui trattasi sia o meno idonea a realizzare gli altri suoi obiettivi, quali la tutela dei consumatori contro un incitamento eccessivo al gioco. La Corte ha statuito che, tenuto conto dei rischi particolari che presentano i giochi su Internet, uno Stato membro che instaura un sistema efficace volto alla tutela dei consumatori contro i rischi di frode e di criminalità connessi a tali giochi può limitarne la fornitura diretta a persone residenti sul proprio territorio da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri. 67. Il ragionamento della Corte a sostegno di tale decisione si applica a fortiori a una misura meno restrittiva rispetto a un divieto totale di attività, come il divieto di promuovere giochi su Internet organizzati da società stabilite in altri Stati membri. 68. Così come, per i particolari rischi di frode e di criminalità connessi ai giochi su Internet, uno Stato membro è autorizzato a precludere l’accesso al suo mercato agli operatori con sede in altri Stati membri, in ragione dell’impossibilità di controllare direttamente l’affidabilità dei suddetti operatori, tali rischi giustificano anche che esso vieti la promozione dei giochi offerti dai prestatori in questione rivolta ai consumatori residenti sul suo territorio, al fine di incanalare tali consumatori verso gli enti sottoposti al suo controllo. 69. Ovviamente, come emerge dalle spiegazioni fornite dal governo svedese nel corso dell’udienza, la normativa svedese non vieta ai giornali stranieri venduti in Svezia di pubblicizzare giochi stranieri su Internet. Essa non richiede neppure agli operatori stranieri di rendere i loro siti inaccessibili ai consumatori residenti in Svezia. 70. Pertanto, tali circostanze non possono mettere in discussione la coerenza del regime svedese e la sua capacità di realizzare lo scopo perseguito, ovvero la tutela dei consumatori contro i rischi di frode e di criminalità connessi ai giochi su Internet. Le misure adottate, nonostante i suddetti limiti, hanno senz’altro l’effetto di limitare l’accesso dei consumatori residenti in Svezia a tali giochi. Inoltre, il governo svedese ha esplicitamente affermato che stava procedendo a valutare tali misure con particolare riferimento all’impatto del poker su Internet offerto dalle società autorizzate in Svezia. 71. Il sistema così elaborato rientra nell’ambito del potere discrezionale e nelle azioni di competenza dello Stato. Una diversa decisione su questo punto significherebbe obbligare gli Stati membri ad adottare una politica del tutto o niente. 72. Alla luce della giurisprudenza precedentemente richiamata, il divieto derivante dall’art. 38 della lotterilagen di promuovere giochi su Internet offerti da società stabilite in altri Stati membri può, pertanto, essere considerato giustificato dall’obiettivo di contrastare la frode e la criminalità, a prescindere dalla questione se tale normativa sia effettivamente proporzionata agli altri suoi obiettivi, ovvero la tutela dei consumatori contro un incitamento eccessivo al gioco e la destinazione dei proventi del gioco al finanziamento di cause di interesse generale. 73. Pertanto, propongo di risolvere la seconda e la quinta questione pregiudiziale sottoposte dal giudice del rinvio dichiarando che occorre interpretare l’art. 49 CE nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di proteggere i consumatori dai rischi di frode e di criminalità, riserva il diritto di gestire i giochi d’azzardo a operatori autorizzati che esercitano la loro attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici e che vieta di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società stabilite in altri Stati membri. B – Sulla compatibilità delle sanzioni penali 74. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare le attività criminali e tutelare i consumatori, assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da società stabilite in altri Stati membri è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a simili giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale. 75. Secondo costante giurisprudenza, se uno Stato membro può legittimamente limitare le attività connesse ai giochi d’azzardo sul suo territorio, le misure che esso adotta a tale effetto non devono essere discriminatorie, neppure se fondate sulla difesa dell’ordine pubblico . Tale condizione si applica con il medesimo rigore alle misure volte a tutelare i consumatori contro i rischi particolari connessi ai giochi su Internet. 76. È pacifico che l’art. 38, primo comma, della lotterilagen vieta indistintamente di promuovere la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero e quella di giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio nazionale. Tuttavia, la questione si pone riguardo alle sanzioni previste in caso di infrazione a tale divieto. 77. Infatti, mentre l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen prevede che sia punibile con un’ammenda e la reclusione fino a sei mesi chiunque pubblicizzi giochi d’azzardo organizzati all’estero, a chi promuove giochi non autorizzati organizzati in Svezia non vengono applicate sanzioni penali equivalenti, ma solo sanzioni di carattere amministrativo. 78. Il governo svedese contesta tale interpretazione del diritto interno. Esso sostiene che, in caso di promozione di giochi d’azzardo non autorizzati organizzati sul territorio nazionale, la lotterilagen sanziona, in primo luogo, l’organizzatore del gioco, mentre questo non sarebbe possibile nell’ipotesi della promozione di giochi organizzati all’estero. Cionondimeno, secondo tale governo, chi promuove in Svezia giochi d’azzardo non autorizzati può essere perseguito penalmente sulla base dell’art. 54, primo comma, della lotterilagen e del capo 23, art. 4, del brottsbalken, per concorso nella violazione, e pertanto incorre in sanzioni equivalenti o addirittura superiori a quelle previste all’art. 54, secondo comma, della lotterilagen. 79. Il giudizio sulla fondatezza dell’interpretazione del diritto interno sostenuta dal governo svedese rientra esclusivamente nel potere discrezionale del giudice nazionale. Spetta a quest’ultimo valutare se, tenuto conto dell’insieme delle disposizioni di diritto interno, le condizioni in presenza delle quali può essere chiamata in causa una persona che promuove giochi su Internet non autorizzati organizzati da una società con sede in Svezia e le sanzioni che detta persona rischia siano equivalenti a quelle applicate nei confronti di chi pubblicizza tali giochi organizzati da società stabilite in altri Stati membri. 80. In caso di risposta affermativa, a mio avviso il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare che tali due infrazioni siano, di fatto, perseguite dalle autorità competenti con la medesima diligenza. 81. Qualora tale verifica porti alla conclusione che le due infrazioni in questione vengono trattate in modo equivalente, sebbene le disposizioni su cui si basano le azioni penali e che stabiliscono le sanzioni applicabili siano enunciate in testi differenti, il regime nazionale non risulterebbe, ovviamente, discriminatorio. Ai fini di tale valutazione, occorre, infatti, prendere in considerazione l’insieme delle disposizioni del diritto nazionale e riferirsi ai loro effetti concreti sulle persone che commettono l’una o l’altra infrazione in discussione. 82. Per contro, qualora tale verifica confermasse la premessa del giudice del rinvio, secondo la quale le persone che promuovono la partecipazione a giochi su Internet non autorizzati organizzati in Svezia sono punibili solo con sanzioni di carattere amministrativo, il diritto nazionale di cui trattasi implicherebbe una discriminazione che renderebbe le disposizioni dell’art. 54, secondo comma, della lotterilagen contrarie all’art. 49 CE e, di conseguenza, inopponibili ai convenuti nell’ambito dei due procedimenti principali, conformemente alla sentenza Simmenthal. 83. In effetti, qualora tale premessa venisse confermata, la normativa nazionale in oggetto comporterebbe una disparità di trattamento in situazioni equiparabili, a svantaggio delle società stabilite in altri Stati membri. 84. In particolare, la differenza deriva chiaramente, da una parte, dal fatto che una sanzione penale riveste, in linea di principio, vista la sua natura e vocazione afflittiva, un carattere più punitivo di una sanzione di carattere amministrativo, anche se l’ammontare è identico. Dall’altra parte, e soprattutto, essa risulta evidente in quanto l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen prevede anche una pena di reclusione fino a sei mesi, e persino di due anni nei casi più gravi. 85. Inoltre, sebbene nelle ipotesi di cui all’art. 38 della lotterilagen i convenuti possano essere pubblicitari che esercitano la loro attività in Svezia, l’art. 54, secondo comma, della lotterilagen, riferendosi esclusivamente alla promozione di giochi organizzati all’estero, pregiudica in particolare le società stabilite in altri Stati membri. Tale disposizione si può dunque assimilare a una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità. 86. Infine, non risulta dagli atti, né il governo svedese ha tentato di dimostrare che le due categorie di infrazioni in esame presentino, riguardo alla turbativa da esse causata o alle condizioni in cui possono essere contestate, differenze tali da giustificare una siffatta disparità di trattamento. 87. Infatti, i giochi su Internet organizzati da una società stabilita in un altro Stato membro non presentano necessariamente o in via generale rischi di frode e di criminalità a danno dei consumatori più rilevanti rispetto ai giochi organizzati clandestinamente da una società stabilita sul territorio nazionale. La circostanza che lo Stato in oggetto non disponga di mezzi diretti di azione e di controllo nei confronti di società stabilite in altri Stati membri non è atta, a mio avviso, a mettere in discussione tale analisi. 88. Inoltre, poiché nelle due fattispecie in esame la promozione di cui all’art. 38 della lotterilagen è effettuata in Svezia da prestatori stabiliti in tale Stato membro, non vedo sotto quale aspetto le indagini necessarie per scoprire gli autori presentino in caso di giochi stranieri una maggiore complessità, tale da giustificare la previsione di sanzioni più severe a scopo dissuasivo. 89. Propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare la criminalità e tutelare i consumatori, assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da una società con sede in un altro Stato membro è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a simili giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale. IV – Conclusioni 90. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di tutelare i consumatori contro i rischi di frode e di criminalità, riserva il diritto di gestire i giochi d’azzardo a operatori autorizzati che esercitano la loro attività sotto lo stretto controllo dei poteri pubblici e che vieta di promuovere la partecipazione a giochi su Internet offerti da società con sede in altri Stati membri. 2) L’art. 49 CE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta i giochi d’azzardo a un regime di diritti esclusivi e secondo la quale chiunque promuova la partecipazione a giochi su Internet organizzati da una società con sede in un altro Stato membro è punibile con sanzioni penali, non applicate, invece, a chi promuove la partecipazione a tali giochi non autorizzati organizzati sul territorio nazionale». Fonte: jamma |
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