DISSEQUESTRO AGENZIA SCOMMESSE
|
|
lunedì 01 febbraio 2010 |
|
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SU DISSEQUESTRO CED. IL COMMENTO DELL’AVV.MARCO RIPAMONTI. Probabilmente è il provvedimento più recente in materia di scommesse quello del Tribunale penale del riesame di Trapani che, annullando il sequestro disposto dalla locale Procura della Repubblica ed escludendo la sussistenza del reato, ha riabilitato un centro di elaborazione dati cui era stata attribuita l'attività di illecita intermediazione o agevolazione della raccolta di scommesse in favore della società austriaca Goldbet.
L'avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze, che ha gestito la Difesa, ha rilasciato un breve commento riferito anche all'attuale situazione. “La pronuncia del Tribunale di Trapani si basa sulla interpretazione della sentenza del 5 Maggio 2009 resa dalla Corte di Cassazione e del concetto di intermediazione. Concetto che, a mio avviso, va affrontato sulla base della sua portata giuridica, ma senza dimenticare la sua origine. Il Tribunale ha, in pratica, escluso l'intermediazione laddove l'attività del CED non interferisca sulla organizzazione e gestione della scommessa. Attività, queste, che restano sempre di pertinenza esclusiva del bookmaker. Indubbiamente, il momento in cui interviene questa pronuncia resta controverso, anche perché a mio avviso la cosiddetta apertura da molti proclamata in forza della gara Bersani non ha costituito una liberalizzazione del settore, ma anzi ha mantenuto profili di discriminazione e di attrito allo stato attuale non risolti. Né del resto - passando ad uno degli argomenti più rilevanti dal punto di vista della possibile limitazione delle libertà del Trattato UE - profili di tutela dei consumatori con riferimento alla propensione al gioco ed alle scommesse, possono essere ancora fondatamente opposti dall'
ordinamento italiano nei confronti dei bookmaker esteri, laddove lo Stato Italiano stesso non si cura minimamente di ridurre l'incentivo al gioco dei propri cittadini. Anzi, vero è il contrario. Per fare un esempio pratico: che cosa rappresenta ormai una semplice scommessa su eventi sportivi dinanzi alla prossima introduzione delle Videolottery, che caratterizzate da jackpot elevatissimi e da altrettanto elevati costi di accesso al gioco, costituiscono una "evoluzione" del gioco d'azzardo insidiosissima per il consumatore, che già abituato al Superenalotto ed alle New Slot rischia ora di legarsi ancor più a tale formula di gioco, che ne costituisce un mix, con il rischio non trascurabile del fenomeno della compulsività data dalla modalità del gioco automatico a rulli e con costi di accesso al gioco sicuramente superiori a quelli del Superenalotto. Con franchezza, nell'ottica dello Stato Italiano mi preoccuperei, nel medio termine, persino di eventuali class action da parte di soggetti legittimati e portatori di interessi, quali ad esempio associazioni a tutela dei consumatori che giocano. Evidente che nei Tribunali, da parte del difensore, costituisce valido argomento di paragone il trend dello Stato Italiano, peraltro facilmente documentabile. Cosa che ho fatto soprattutto nella difesa di fattispecie di gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi da intrattenimento. Perché se è vero che nel settore dell'automatico da intrattenimento l'operatore che vuole stare tranquillo deve uniformarsi alle regole imposte dall'ordinamento e rispettarle, e questo resta sempre il mio consiglio personale, è anche vero che chi si trovi a doversi difendere in Tribunale deve sottolineare paradossi e contraddizioni del nostro Ordinamento senza fare complimenti. E il materiale non manca di certo. E l'argomento è efficace. Fonte: jammaAggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!                               
|