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DECRETO SUL GIOCO TELEMATICO |
| mercoledì 10 febbraio 2010 | |
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OGGI AL CONSIGLIO DI STATO L'APPELLO CONTRO LA SENTENZA CHE ANNULLO' IL DECRETO. Per il TAR, AAMS non poteva intervenire nei rapporti tra concessionari e PdC.
Diversi gli aspetti che spinsero il giudice di primo grado a annullare il testo, il principale riguardava però il fatto che Aams fosse intervenuto nel rapporto - contrattuale - tra concessionari e pdc. Sostanzialmente, la precedente normativa stabiliva che tali rapporti dovessero cessare nel 2012. Con il decreto del 2007, l'Aams era intervenuto "in corso di esecuzione dei rapporti contrattuali" per anticipare al 31 dicembre 2007 la cessazione dei rapporti.Il Consiglio di Stato è tornato oggi sul decreto telematico - decreto direttoriale 25 giugno 2007 - già annullato dal TAR nel settembre 2008. Il ricorso originario venne presentato dal Sistel e da Microgame; intervennero a fianco dell'AAMS Snai, Lottomatica, Intralot, oltre ai sindacati Sicon e AssoSnai. Un potere di cui - secondo il TAR Lazio - i Monopoli non disponevano. L'atto dell'Aams infatti, come scrisse allora il TAR, "è un semplice provvedimento amministrativo (seppur a contenuto generale) con il quale l'Amministrazione ha inteso regolare, in evidente carenza di potere, fattispecie la cui disciplina è riservata a fonti di rango superiore". Non era quindi un regolamento - unico tipo di atto con cui Aams avrebbe potuto intervenire su tali tipi di rapporti - come dimostravano una serie di circostanza. Non nell'intestazione mancava la dicitura regolamento, ma soprattutto "è stato adottato senza il previo parere del Consiglio di Stato". E ancora Il Tar osservò ancora che "simili fattispecie sono state regolamentate con decreto ministeriale, il che conferma la mancanza di potestà regolamentare in subjiecta materia in capo all'AAMS". E infine "alcuna norma di legge ha espressamente ed inequivocabilmente devoluto all'AAMS il potere di adottare atti regolamentari a contenuto delegificante idonei a modificare i rapporti già in corso fra concessionari e titolari dei punti di commercializzazione". Ma anche qualora si fosse potuto considerare l'atto dell'Amministrazione un regolamento, sarebbe intervenuti altri motivi di nullità. Per il TAR Lazio, infatti, il decreto sul telematico "ha assunto una sostanziale efficacia retroattiva in quanto ha inciso su situazioni in corso sorte e regolamentate dalla precedente normativa. E poiché dottrina e giurisprudenza sono concordi nellaffermare che gli atti amministrativi, ancorché regolamentari, non possono avere efficacia retroattiva (...) e che anche nel caso di sopravvenienza di una legge ad efficacia retroattiva i cc.dd. 'diritti quesiti' dei cittadini vanno comunque salvaguardati, non si comprende come si possa ritenere che i diritti dei contraenti, nascenti da atti negoziali ormai perfezionatisi (...) e già in corso di esecuzione (...) possano essere legittimamente compressi, in maniera autoritativa, da norme sopravvenienti". Fonte: Agicos |
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