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CASO GOLDBET: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO |
| martedì 01 settembre 2009 | |
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La mancanza di concessione non comporta la chiusura del CED che ha agito per la trasmissione dei dati al bookmaker estero. Questa – per l’avvocato Marco Ripamonti - la massima di merito che è scolpita nell'ordinanza del Consiglio di Stato. Davvero un fulmine in pieno agosto può considerarsi il provvedimento reso il 25.8.2009, suscettibile di aprire nuovi panorami e tale da rendere obsoleto molto di quanto sinora scritto e discettato sul tema. A farne le spese il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, che si sono vedute respingere l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tar Liguria con cui, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, era stata concessa la sospensiva relativamente ad ordinanza di cessazione dell'attività nei confronti di un centro di elaborazione.
L'OrdinanzaIl Consiglio di Stato (CDT) in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ordinanza: Sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2009, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Contro il sig. Giorgio Castorina, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso Antonio Feriozzi in Roma, via Bruxelles 59; per la riforma della ordinanza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Giorgio Castorina; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Paolo Buonvino; Ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello, dovendosi ritenere sussistenti nel caso di specie, almeno a un primo sommario esame, i presupposti relativi alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento; che, ad ogni buon conto, la semplice carenza di titolo concessorio non appare, di per se, inibitoria dell'espletamento dell'attività espletata dall'appellato; P.Q.M. Respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 6411/2009). La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati: Giuseppe Barbagallo, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore Aldo Fera, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere |
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