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ASSOSNAI: NESSUNA DIFFERENZA TRA CTD E PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE |
| lunedì 29 giugno 2009 | |
![]() Con riferimento alla nota dell'Associazione Consumatori Operatori Giochi Italia del 26.06.09 relativa al sequestro di un CTD a Pisa, Assosnai, a sostegno del proprio Associato coinvolto nella vicenda giudiziaria in qualità di denunciante, ha l'esigenza che sia fatta chiarezza sulle affermazioni diffuse, ribadendo che la Legge italiana vieta la raccolta di scommesse senza titoli abilitativi (concessione AAMS e Licenza di Pubblica Sicurezza), che rappresenta un fenomeno illecito causa di allarme sociale per i connessi rischi di degenerazione criminale, in quanto la raccolta abusiva di scommesse viene effettuata da centri sottratti ad ogni forma di controllo e, tra l'altro, incapaci di offrire adeguate garanzie di tutela agli scommettitori. In merito allo specifico caso di Pisa va evidenziato che il centro raccoglieva direttamente il denaro contante destinato alle scommesse per poi riversarlo ad un bookmaker austriaco, privo di concessione AAMS. Il decreto del 5/06/09 con il quale il Gip di Pisa ha convalidato il sequestro del centro citato, ricalca un precedente decreto emesso dallo stesso Gip Dott. Murano, in data 16/12/08, relativamente ad un centro dello stesso tipo, posto in Ponsacco (PI), collegato al medesimo bookmaker austriaco.
Il Gip ha motivato la convaliInoltre, ad esclusivi fini chiarificatori, non ci si può esimere dal precisare che il Gip: - non ha adottato alcuna misura restrittiva della libertà personale del gestore del centro; - ha ben motivato la sua decisione rilevando che sussiste il pericolo che la libera disponibilità dei beni oggetto di sequestro (attrezzature del centro) possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato già commesso o agevolarne altri; - nelle tredici pagine di motivazione analizza dettagliatamente le differenze tra un "punto di commercializzazione" e un "centro elaborazione/trasmissione dati". Il mancato assoggettamento dei "CED/CTD" alla regolamentazione di AAMS non esclude, anzi implica, la piena operatività nei loro confronti della norma penale che punisce chiunque in Italia raccoglie le scommesse senza concessione e licenza di pubblica sicurezza. La stessa Corte di Cassazione ha recentemente chiarito l'impossibilità di invocare la disapplicazione della norma penale ad opera di gestori di centri collegati ad operatori stranieri non autorizzati in Italia. Fonte: Gioco e giochi |
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