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giovedì 04 marzo 2010 |
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DIRITTO DELL'UNIONE NON OBBLIGA STATI MEMBRI A RICONOSCERE LICENZE NAZIONALI. AVV. Mengozzi "Ammesso monopolio su alcuni giochi, concessioni su altri". Peraltro, l'avvocato generale è del parere che il diritto dell'Unione, allo stato attuale, non obblighi gli Stati membri a riconoscere reciprocamente le licenze nazionali in materia di giochi. "Quando uno Stato membro rilascia un'autorizzazione per l'organizzazione di scommesse sportive, non limitata al territorio nazionale, né la libertà di stabilimento, né la libera prestazione dei servizi conferirebbero al titolare di tale autorizzazione, né ai terzi da quest'ultimo incaricati, di offrire scommesse nel territorio di altri Stati membri.
Ciò vale a fortiori quando si tratti di una licenza puramente "off-shore". Per quanto concerne il divieto di organizzazione e di mediazione di giochi d'azzardo pubblici su Internet, l'avvocato generale ritiene che tale divieto sia compatibile con la libera prestazione dei servizi, purché tale misura sia proporzionata e coerente rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e nonostante il fatto che esistano, per motivi di equità, eccezioni transitorie ben definite a vantaggio delle imprese che operavano fino a quel momento esclusivamente via Internet". Per q
anto riguarda il criterio della coerenza della politica dei giochi di uno Stato membro, egli ritiene che "la valutazione non debba essere effettuata globalmente, bensì gioco per gioco, individualmente. Tuttavia, la coerenza dovrebbe essere sempre esaminata in una prospettiva nazionale, così che differenze regionali in uno Stato membro potrebbero rendere incoerente il sistema. Invece, il semplice fatto che le competenze in materia di giochi d'azzardo siano ripartite tra vari enti territoriali di uno Stato membro non metterebbe, di per sé, in discussione la coerenza della sua politica". Mengozzi esamina anche le aporie del sistema tedesco, dove giochi a scarso pericolo di dipendenza come le scommesse e le lotterie vengono affidate in monopolio a operatori statali, mentre giochi comunemente ritenuti più pericolosi, o quantomeno ugualmente pericolosi, come quelli da casinò vengono affidati in concessione a operatori privati. Per l'Avvocato Generale, anche questo regine non è di per sé contrario al diritto dell'Unione Europea "purché - sottolinea - le autorità pubbliche garantiscano un controllo sufficiente sugli operatori privati e l'offerta dei giochi soggetta a monopolio sia inferiore a quella che potrebbe esistere con un prestatore privato". Simili valutazioni, secondo Mengozzi, devono essere svolte dal giudice nazionale.
Fonte: AgicosAggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!                               
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