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ENTI DI VERIFICA AAMS |
| venerdì 05 febbraio 2010 | |
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VIDEOGIOCHI E APPARECCHI DI PURO INTRATTENIMENTO. AAMS STA METTENDO A PUNTO LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI DI VERIFICA.
Per la legge si chiamano comma 7.Una luce alla fine del tunnel. L'Amministrazione dei Monopoli di Stato sta infatti lavorando alla messa a punto delle linee guida per la verifica tecnica degli apparecchi di puro intrattenimento, tecnicamente conosciuti come Comma7 dall'articolo di legge che li identifica. Si tratta delle indicazioni che verranno fornite agli enti di verifica già convenzionati con l'Amministrazione per l'omologa delle NewSlot sulla base delle quali si procederà al rilascio del nulla osta di produzione. Un nuovo importante passo avanti nella risoluzione dei problemi che, dal 2005 ad oggi, hanno portato al blocco delle installazioni di apparecchi da gioco di puro intrattenimento e alla paralisi del mercato italiano, era già stato compiuto con il passaggio delle operazioni di verifica tecnica da Sogei agli enti. La norma, introdotta nel 2005, prevede che la tali apparecchi possano essere immessi sul mercato solo se preventivamente autorizzati dall'Aams e quindi dotati di certificazione rilasciata da Sogei. Tale disposizione si è rivelata essere di difficile applicazione oltre che eccessivamente onerosa. I tempi di verifica sono stati giudicati eccessivamente lunghi anche dalla Commissione Europea che, per questi e altri motivi, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Dopo una serie di confronti tra le autorità italiane e i funzionari della Commissione è stato convenuto di affidare agli enti di verifica le operazioni di verifica tecnica per garantire la conformità degli apparecchi da gioco alla norma di riferimento. Con l'adesione delle sei società ( Applus, GLI, NMI CERTIN, QUINEL, SGS e SIQ) si potrebbe pensare ad una definitiva soluzione dei problemi e allo sblocco del mercato dell'apparecchio di puro intrattenimento. Sono videogiochi e apparecchi di puro intrattenimento, ma per la normativa italiana dal 2003 sono esclusivamente apparecchi 'comma7'. Quanti siano ancora sul mercato italiano non si sa con precisione, forse 150.000 o anche meno. Vuoi per la generale crisi del settore, vuoi per le norme ultrarestrittive introdotte dallo Stato italiano, sono apparecchi sempre più difficili da trovare nei pubblici esercizi anche se la legge prevede l'obbligo della loro presenza laddove vengono installate le slot a vincita. Succede così che dei vid L'Italia come la Grecia? Dopo la lettera di messa in mora complementare inviata al governo italiano il settembre dello scorso anno, l’Unione Europea ha ufficialmente aperto la seconda fase della procedura d’infrazione emettendo un “parere motivato” (art. 226 del trattato CE) nei confronti del nostro paese. Il riferimento è agli articoli 28 e 30 del trattato CE, che garantiscono la libera circolazione delle merci. Per la Commissione insomma le norme applicate alla produzione e alla importazione, oltre che distribuzione, dei videogiochi di puro intrattenimento destinati al mercato italiano, rappresentano restrizioni ingiustificate La libera circolazione delle merci infatti per la normativa comunitaria costituisce uno dei pilastri a sostegno del “libero mercato”. Rientrano pertanto nell’ambito dell’azione comunitaria, finalizzate al contrasto di disposizioni tecniche - normative introducenti contingentamenti occulti delle merci comunitarie a vantaggio del prodotto interno, segnatamente la procedura n. 2005/5055. Secondo la Commissione europea le regole italiane del il Decreto 8 novembre 2005 che stabilisce omologhe per gli apparecchi comma 7/a e 7/c del 110 TULPS ( ovvero apparecchio di puro intrattenimento) sono incompatibili con il quadro normativo europeo. Le disposizioni contestate dalla commissione allo stato italiano. Sulla base dell'indagine sulle norme avviata a seguito di una denuncia la Commissione contesta il: • divieto di determinati apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono vincite in denaro • procedure di test onerose e complicate • richiesta che gli importatori abbiano una seconda sede in Italia • mancanza di certezza del diritto • imposizione di dispositivi elettronici di identificazione sui prodotti • spese amministrative ed altri costi relativi all'autorizzazione per il prodotto. Fonte: Jamma |
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