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Pagina 1 di 2 Per consentire una piacevole fruizione dei giochi autorizzati, presenti in rete, è importante mettere a disposizione del giocatore una postazione di gioco con un computer multimediale di ottime prestazioni. Una postazione di gioco collegata alla rete telematica che viene noleggiata a tempo nei locali pubblici deve essere progettata per rendere facile la vita ai suoi gestori e utenti finali.
Chi fornisce al pubblico una postazione di gioco, è soggetto ad una serie di obblighi la cui inosservanza può comportare sanzioni amministrative o penali. I temi principali da considerare sono le comunicazioni agli uffici competenti, la registrazione dei dati e delle attività svolte dagli utenti, tutti temi appena modificati dal nuovo Decreto antiterrorismo . L'art. 7 del Dl 144/2005 Gu 27.7.2005 riguarda proprio la postazione di gioco degli Internet Point e di conseguenza ogni locale che mette a disposizione della cliente un personal computer collegato alla rete telematica; in particolare sono importanti i commi 1 e 7:
1. ... fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore . La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati , anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Tutto ciò va quindi a sovrapporsi alle due precedenti norme: Lettera di notifica al Ministero (delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003) in base alla quale gli esercenti attività commerciali (es. bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie ecc.), possono liberamente mettere a disposizione della clientela le necessarie apparecchiature per servizi fax e Internet (fermo restando l'obbligo di chi ha una attività principalmente basata su servizi di telecomunicazione deve comunque darne comunicazione scritta al Ministero).
Registrazione dati dei clienti - La Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale) dice fra le altre cose: ...... I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:
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