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Seconda serie delle domande e risposta di AAMS dopo la pubblicazione del decreto attuativo sulla Legge Comunitaria che introduce 200 nuove concessioni per il gioco online e fissa nuove regole per integrare le vecchie licenze al nuovo impianto normativo.
Domanda 1: Può un concessionario titolare di un'agenzia attivata nel 2000 non partecipare all'integrazione e commercializzare i contratti per gioco a distanza per un altro concessionario? Risposta 1: La disciplina della raccolta dei giochi pubblici a distanza non ammette i punti di commercializzazione. In ogni caso, la mancata partecipazione alla procedura di integrazione delle convenzioni di concessione in atto comporta la perdita del diritto di raccolta a distanza dei giochi pubblici. Domanda 2: Qualora una società sia titolare di più di una concessione per l'esercizio del gioco a distanza, la presentazione della documentazione per le singole concessioni da adeguare, ad eccezione della prima, potrà essere presentata tramite fotocopia anziché in originale? Risposta 2: La risposta è affermativa, ad esclusione delle garanzie che vanno prodotte in originale. Domanda 3: Le società titolari di concessioni attivate nel 2000, possono partecipare alla procedura integrativa con l'attuale forma societaria? Nell'affermativa le stesse società possono in seguito cedere le concessioni ad altra società avente forma di S.R.L.? Risposta 3: Le concessionarie in discorso possono partecipare alla procedura integrativa nell'attuale forma giuridica e possono cedere le concessioni risultanti dall'integrazione nei limiti di cui all'art. 6 dello schema di atto integrativo. Domanda 4: Gli operatori che hanno già sottoposto ad AAMS la documentazione richiesta per avere accesso all'area di test relativa PGAD devono sottoporre ad AAMS la stessa documentazione una seconda volta insieme alla domanda di partecipazione alla procedura? Risposta 4: La risposta è negativa. Domanda 5: L'importo della garanzia provvisoria pari alla metà del contributo una tantum dovuto per la concessione deve essere calcolato sull'importo complessivi di IVA o meno? Risposta 5: Deve essere calcolato sull'importo del corrispettivo senza l'IVA come previsto dal paragrafo 11.2 delle regole amministrative. Domanda 6: 1. Nel caso che una società sia titolare di più concessioni, quante domande di integrazione deve presentare? 2. Può cedere le concessioni ad altra società titolare di concessione ippica 2009 e acquisire i diritti di gioco a distanza? Risposta 6: Deve essere presentata una domanda di partecipazione alla procedura integrativa per ogni concessione detenuta che si intende adeguare alle disposizioni dell'art. 24 della legge n. 88/09. In caso di cessione delle concessioni già detenute, ove consentito dalla normativa vigente, ovviamente non sarà possibile partecipare alla procedura integrativa per le concessioni cedute ma soltanto alla procedura selettiva per acquisire nuove concessioni a distanza. Domanda 7: Una società titolare di 5 concessioni sportive conseguite in esito alla gara pubblica effettuata nel 1999, per poter continuare l'attività del gioco a distanza devono prestare tante garanzie per quante sono le concessioni in esercizio o possono produrre un'unica fidejussione per conto della società concessionaria? Risposta 7: Per adeguare le concessioni in atto fino alla loro scadenza (giugno 2012) può essere prodotta una garanzia di € 200.000,00 per ogni concessione integrata ovvero adeguare l'importo della concessione già prestata fino a concorrenza dell'intero massimale (€ 1.000.000,00). Domanda 8: 1. Anche per l'integrazione si dovrà presentare la fidejussione di 200.000 euro sebbene siamo già garantiti? 2. Nel caso non si presenti richiesta di integrazione cosa succede in particolare per le scommesse sportive? Si potrà accettare tramite un altro concessionario? 3. Le nuove concessioni ippiche affidate nel 2009 ai titolari di vecchia concessione sportiva 2000 come devono comportarsi per continuare a raccogliere il gioco sportivo? 4. Considerando la scadenza delle concessioni del 2000 è conveniente partecipare alla integrazione o forse è possibile continuare fino a quasi la scadenza? 5. Se titolare di concessione ippica e sportiva per raggiungere la somma di 200.000 quale garanzia, si possono sommare le due garanzie in essere? Risposta 8: 1. Occorre presentare la fidejussione eventualmente adeguando quella già prestata per la stessa convenzione che si intende integrare. 2. In caso di mancata partecipazione alla procedura di stipula dell'atto integrativo i concessionari decadranno dal diritto di raccolta a distanza delle giocate fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3 delle istruzioni della procedura integrativa delle convenzioni in atto a proposito dei titolari di sistema. 3. Potranno aderire alla procedura di integrazione delle convenzioni in esercizio ovvero partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento delle nuove concessioni per l'esercizio dei giochi a distanza 4. La risposta è contenuta nel paragrafo 3 lett. a) delle istruzioni per la procedura di integrazione. Il soggetto partecipante valuterà attentamente la convenienza dell'operazione. 5. Per ogni concessione che si intende integrare si può prestare una specifica garanzia definitiva di euro 200.000,00 ovvero adeguare le garanzie già prestate fino alla concorrenza del massimale (per due concessioni euro 400.000,00). Domanda 9: 1. Essendo un concessionario in esercizio, se utilizzo la vecchia fidejussione quali sono i tempi per produrre l'integrazione e per variare l'oggetto della stessa, tenuto conto che nessuna banca oggi come oggi è in grado di fornire appendici integrative nel giro di 30 giorni? 2. Posso fornire ex novo la fidejussione da 200.000 assicurativa e ritirare quella bancaria da 174.000 oppure sono obbligato ad integrarla eventualmente anche con una fidejussione assicurativa? Risposta 9
1 I termini di prestazione della garanzia sono quelli previsti dal D.D. 8 febbraio 2011 all'art. .2 comma 2, dalle istruzioni per la procedura integrativa con le modalità di cui al punto 8 dello schema di domanda per la procedura integrativa. 2 Deve essere integrata la garanzia già versata eventualmente presentando anche una fidejussione assicurativa, secondo quanto disposto dall'art.15 comma 3 dello schema di atto integrativo. Domanda 10: 1. il punto 1 dell'art. 4 della Procedura integrativa parla di una certificazione attestante l'idoneità dei poteri di firma del soggetto che ha sottoscritto la domanda: è sufficiente produrre copia delle procure dell'Amministratore delegato e Direttore Generale e copia dei verbali del CDA con cui sono stati delegati i poteri a quest'ultimo, oppure per "certificazione" deve intendersi un'autocertificazione ai sensi della normativa sulle dichiarazioni mendaci? 2. Il punto 3 del citato art.4 della Procedura parla, fra l'altro, dello Schema di atto integrativo (e relativi allegati), da sottoscrivere per esteso per accettazione in ogni pagina: tale schema di atto integrativo va anche compilato nelle parti in bianco? 3. Il punto 6 dell' art.4 parla di " comunicazione ai sensi del D. P. C. M. 11 maggio 1991 n°187": avete modo di inviarcene un fac-simile o potete indicarci dove possiamo reperire il relativo modello? 4. Il punto 6 dell'art. 4 parla della garanzia fideiussoria nelle forme previste dall'art. 15 dello schema in atto integrativo: a tale riguardo è corretto interpretare che l'importo di tale garanzia ammonta a 50.000 euro ? Quali devono essere l'oggetto, i beneficiari e la causale di tale garanzia? Esiste un fac- simile da fornire alla banca o all'assicurazione? 5. All'articolo 10 della Procedura si parla di "ulteriori adempimenti". L'obbligo di trasmettere ad AAMS i dati relativi ai conti di gioco esistenti entro quale termine deve essere adempiuto? Può essere adempiuto anche dopo la presentazione dell'istanza? Risposta 10: 1 E' sufficiente produrre copia delle procure o dei verbali indicati nella domanda. 2 Non va compilato nelle parti in bianco ma soltanto sottoscritto per accettazione mentre vanno compilati i tre esemplari di cui al paragrafo 4 n 8 delle istruzioni della Procedura integrativa. 3 Non è previsto un fac-simile ma devono essere comunicati i dati previsti dal provvedimento normativo. 4 L'importo della garanzia è di euro 200.000 come previsto dall'allegato 1 allo schema di atto integrativo, salvo l'adeguamento dell'importo della garanzia già rilasciata (art. 15 comma 3 dello schema di atto integrativo). Beneficiario della garanzia avente diritto al pagamento della somma garantita è AAMS e deve essere rilasciata da una banca o società di assicurazioni per conto del soggetto partecipante alla procedura integrativa; l'oggetto e la causale sono indicati nell'art. 15 comma 2 dello schema di atto integrativo. Non esiste un fac-simile, dovendo essere riportati nel contratto i contenuti dell'articolo citato e dell'allegato 1. 5 Può essere adempiuto anche dopo la presentazione dell'istanza purchè entro l'8 aprile 2011. Domanda 11: Si chiede se per la procedura di integrazione sono ben accette le garanzie rilasciate da operatori finanziari ex articolo 107 D. Lgs. n.385/93 Risposta 11: Il paragrafo 11.2 delle regole amministrative stabilisce che la garanzia provvisoria deve essere emessa da banche , istituti di credito o azienda di assicurazioni, con esclusione quindi delle società finanziarie. Domanda 12: Un soggetto titolare di concessione per l'esercizio delle scommesse in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 intende presentare domanda di adeguamento. Può pertanto adeguare oggetto e importo della garanzia già rilasciata nell'ambito del rapporto concessorio già in essere. Supponendo che tale garanzia sia di 150.000 euro, può estendere il solo oggetto di tale garanzia ed effettuare un versamento in numerario dei soli 50.000 mancanti per il raggiungimento dei 200.000 richiesti? In alternativa può presentare una ulteriore fidejussione per soli 50.000 mancanti, fermo restando l'adeguamento dell'oggetto di quella già vigente da 150.000? Risposta 12: La risposta è positiva per entrambi i quesiti. Domanda 13: Una società titolare di una concessione per la raccolta a distanza di bingo, deve presentare la domanda di sottoscrizione dell'atto integrativo entro l'8 aprile? Risposta 13: La domanda deve essere presentata comunque, sia che si intenda soltanto adeguarsi alle disposizioni dei commi da 11 a 26 dell'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, sia che si intenda allargare la gamma dei giochi pubblici da raccogliere a distanza. Naturalmente, in sede di compilazione dello schema di domanda dovranno essere barrate le relative caselle e cioè solo la prima nel caso di semplice adeguamento, entrambe nel secondo caso specificando la tipologia di gioco scelta. Domanda 14: Nel caso in cui il concessionario di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stia già raccogliendo il bingo a distanza per conto di un concessionario di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, potrà ampliare (ad esempio tra un anno) la propria concessione, continuando attualmente a raccogliere per conto dell'attuale concessionario bingo o in ogni caso è obbligato al versamento dell'importo di € 50.000 all'atto della presentazione dell'atto integrativo? Risposta 14: Il concessionario in parola ove intenda ampliare la gamma dei giochi da raccogliere a distanza deve presentare entro la scadenza prevista dell'8 aprile p.v. la domanda di integrazione, versare il corrispettivo relativo e osservare le condizioni indicate nella documentazione inerente alla procedura. Domanda 15: I documenti richiesti per la partecipazione alle procedure integrativa e selettiva devono essere prodotti in originale? Risposta 15: E' preferibile la produzione in originale ma saranno accettate anche le copie.
Fonte: AAMSAggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!                               
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