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GUIDA ALLO SCUDO FISCALE (L.03/10/2009 n. 141)

Lo “Scudo Fiscale” riproposto per il 2009 nella sua terza edizione dopo la prima del 2001 (D.L. 350/01) e la seconda del 2003 (D.L. 282/2002), introduce una speciale sanatoria riservata ai soggetti che possiedono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione della normativa (DL 167/90) sul c.d. “monitoraggio fiscale” (che impone la comunicazione dei trasferimenti di capitali da e per l’estero, nonché la detenzione degli investimenti all’estero), condizionata al rientro nel territorio dello Stato, ovvero al mantenimento all’estero, ma con segnalazione al fisco, dei capitali oggetto di illecito. 
 Anche sotto il profilo delle regole applicative, fatte salve alcune differenze, la formula della terza edizione dello ”Scudo Fiscale”  è sostanzialmente quella già sperimentata per le edizioni precedenti del 2001 e del 2003.

 Contenuti.
 Nell’ambito del Decreto Legge Anti-Crisi (art. 13-bis del D.L. 78 del 2009 convertito nella legge 03/08/2009 N. 102, modificato da ultimo con il D.L. 03/08/2009 n. 103, convertito nella legge 03/10/2009 n. 141), il 5 agosto 2009 è stato approvato lo “Scudo Fiscale-ter”, provvedimento che consente l’emersione di capitali illecitamente detenuti all’estero e garantisce la piena riservatezza.
Oggi lo Scudo Fiscale-ter, dopo le due passate edizioni svoltesi nel 2001 e nel 2003, si inserisce in un contesto diverso.  
La crisi economica ha modificato l’atteggiamento del cliente nei confronti degli investimenti e del mondo finanziario. Le banche estere (soprattutto i grandi gruppi svizzeri) non godono più della fiducia di un tempo e le aziende dei privati hanno bisogno di iniezione di capitale.
Chi non aveva usufruito dei primi due scudi per scetticismo, oggi ha una nuova opportunità, tenuto conto anche dell’avvenuto forte inasprimento delle sanzioni previste per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale .
In base a quanto previsto dal provvedimento il periodo riservato al rimpatrio o regolarizzazione dei capitali è compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009.

I soggetti ai quali è rivolto lo Scudo-ter.
Lo Scudo Fiscale è rivolto ai seguenti soggetti:    
- le persone fisiche
- gli enti non commerciali
- le società semplici
- le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR
 - le imprese estere controllate ovvero collegate soggette alla speciale disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC) recata dagli artt. 167 e 168 del TUIR

Per poter usufruire dello Scudo Fiscale è necessario che i soggetti predetti, salvo le CFC, siano residenti in Italia nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2009).
 I soggetti che non possono usufruire dello Scudo Fiscale sono le società in nome collettivo in accomandita semplice, gli enti commerciali e comunque i soggetti societari diversi dalle società semplici, sia che si tratti di società di persone che di capitali, nonché coloro che dispongono di attività all’estero regolarmente dichiarate.
 Lo Scudo Fiscale è uno strumento che offre la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
 L’adesione allo Scudo Fiscale preclude nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta ancora accertabili, limitatamente alle attività oggetto di rimpatrio ed esclude la punibilità per i reati di “infedele dichiarazione" e "omessa dichiarazione”.
 A seguito del decreto legge n. 03/08/2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 03/10/2009 n. 141 (G.U. del 03/10/2009 n. 230) lo scudo copre anche dai reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti, artifici, occultamento o distruzione di documenti, falso in bilancio.
 Il ricorso allo Scudo Fiscale non può avere effetti diversi da quelli anzidetti e ciò è particolarmente rilevante in riferimento ad eventuali reati in materia di riciclaggio.
 Se il denaro illecitamente esportato all’estero proviene da reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, le misure ed i procedimenti ad oggi in vigore per contrastare tale fenomeno non subiscono limitazioni. A conferma di quanto sopra la disciplina regolante lo Scudo–ter prevede che alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero si applichino tutte le disposizioni concernenti gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica, registrazione. Per quanto riguarda la segnalazione di operazione sospetta, le novità introdotte dalla conversione in legge del D.L. 103/09 prevedono che gli intermediari e i professionisti non sono tenuti, limitatamente ai reati protetti dallo Scudo, a rispettare l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio.

Quali sono le attività oggetto di emersione?
 È possibile rimpatriare o regolarizzare le somme di denaro, le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008.
 L’emersione può riguardare ad esempio: le somme di denaro, le azioni quotate e non quotate, le quote di società sebbene non rappresentate da titoli, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative, i beni immobili, le opere d'arte ecc.

Cosa fare?
 La procedura da seguire per la regolarizzazione consiste nell’individuare le attività oggetto di emersione, nello scegliere (se possibile) tra l’ipotesi del rimpatrio e quella della regolarizzazione, nel valorizzare le attività, nel presentare la dichiarazione riservata (dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009), nel pagare l’imposta straordinaria.  

Il rimpatrio e la regolarizzazione.
 Se le attività sono detenute in paesi appartenenti all’Unione Europea oppure in Norvegia o Islanda oppure in altri paesi extra UE che garantiscono comunque un effettivo scambio di informazioni fiscali (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia) è consentito oltre al rimpatrio anche la regolarizzazione. In questo caso il contribuente potrà anche mantenere all’estero le sue attività, ma devono essere dichiarate sia ai fini della tassazione dei relativi redditi che ai fini del monitoraggio fiscale.
 Se al contrario le attività sono detenute al di fuori dei paesi sopraindicati è ammesso solo il rimpatrio. Con il rimpatrio è necessario far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all’estero.
 Altre forme di rimpatrio possibili sono quella (poco utilizzata) di trasporto al seguito delle attività da parte del soggetto interessato e quella più diffusa di rimpatrio “giuridico” che avviene mediante l’apertura di un conto presso un intermediario residente che, successivamente, con le attività emerse costituisce un sub deposito all’estero.
 Con la regolarizzazione si possono tenere all’estero il denaro e le altre attività finanziarie. Può essere utilizzata sia per le attività finanziarie che per le attività di natura diversa come gli immobili e gli oggetti preziosi.

Come quantificare il valore delle attività?
 Per le attività finanziarie il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione e pertanto può indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività oppure il costo di acquisto o valori intermedi

Per le attività diverse da quelle finanziarie il valore da indicare deve invece essere compreso tra quello di acquisto opportunamente documentato e quello risultante da apposita perizia di stima.
 Il valore delle attività emerse così determinato è preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Oltreché per la dichiarazione riservata, le attività finanziarie vanno valorizzate per gestire la fiscalità delle dinamiche successive al rimpatrio, ossia va comunicato all’intermediario che assume in custodia le attività rientrate il costo fiscale ai fini della tassazione sul Capital Gain.
 Per tali finalità è possibile utilizzare il costo storico d’acquisto (risultante dalla documentazione d’acquisto o, in mancanza, da apposita dichiarazione sostitutiva) oppure il medesimo valore indicato nella dichiarazione riservata.

La dichiarazione riservata.
 Coloro che intendono usufruire dello Scudo Fiscale devono presentare ad un intermediario finanziario una dichiarazione riservata nella quale sono indicate la natura e l’ammontare delle attività oggetto di rimpatrio.
 Nella dichiarazione riservata, il cliente dovrà attestare che le attività da rimpatriare erano detenute fuori dal territorio dello Stato al 31 dicembre 2008. La dichiarazione, che ha le caratteristiche di sinteticità e riservatezza, deve essere compilata dalla persona interessata e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che la stessa avrebbe dovuto indicare nel mod. RW della propria dichiarazione dei redditi.
 In particolare, è prevista l'indicazione della tipologia delle diverse attività senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse. Si deve solo distinguere fra denaro, altre attività finanziarie, beni immobili e diritti immobiliari ed altri investimenti di natura non finanziaria.
 Con essa, in caso di rimpatrio, il contribuente affida all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero. Le operazioni di emersione possono essere effettuate anche attraverso più intermediari mediante la presentazione di diverse dichiarazioni riservate.
 Al contribuente verrà rilasciata una copia della dichiarazione, sottoscritta dall’intermediario, come prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta straordinaria ed unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio.

A chi presentare la dichiarazione riservata?
 È possibile presentare la dichiarazione riservata alle banche italiane, alle Poste italiane, agli agenti di cambio, alle società di gestione del risparmio, alle società di intermediazione mobiliare, alle società fiduciarie e alle stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Il pagamento dell’aliquota straordinaria.
 Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione il contribuente dovrà pagare un’imposta straordinaria.
Essa è pari al 5% del capitale sanato ed è determinata mediante l'applicazione di un'aliquota del 50% su un rendimento presunto forfettario pari al 2% annuo per i 5 esercizi interessati dall'emersione (5% = (50% x 2%) x 5).
 Tale aliquota è comprensiva, oltre che dell’imposta straordinaria dovuta per il rimpatrio o la regolarizzazione anche delle sanzioni e degli interessi.

Il segreto fiscale.
 Ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio è garantito il completo anonimato fiscale. Infatti, i dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non solo non sono comunicati all’Amministrazione finanziaria al momento dell’operazione, ma non sono forniti neppure successivamente in sede di eventuali accertamenti ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73 o art. 51 DPR 633/72.
 La riservatezza della dichiarazione comporta comunque che l’intermediario non debba fornire  all’Amministrazione Finanziaria alcun dato o informazione relativamente alla dichiarazione stessa ed al conto segretato su cui vengono immesse le attività rimpatriate.
 A differenza del rimpatrio, nel caso della regolarizzazione le attività mantenute all'estero dovranno essere dichiarate - così come previsto dal Dl 167/90 sul monitoraggio fiscale - nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
 Come gli intermediari anche i contribuenti sono legittimati a non fornire informazioni sui propri conti. Il regime della riservatezza non può essere applicato ai conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata. In questo caso, il conto non può usufruire della segregazione, neanche nel caso di richieste di informazioni riguardanti il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.
 L’interessato, se vuole, può rinunciare al regime di riservatezza.

Gli effetti dello Scudo Fiscale.
 1.Piena preclusione nei confronti del dichiarante, e dei soggetti obbligati in solido, da ogni attività di accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta ancora accertabili, limitatamente alle attività detenute all’estero oggetto dello Scudo.    
 2.Certezza che l’adesione allo Scudo Fiscale non potrà essere elemento utilizzabile a suo sfavore in sede amministrativa e giudiziaria (civile, amministrativa ovvero tributaria).   
 3.Riservatezza per il denaro e le attività finanziarie che sono oggetto di rimpatrio.
 4.Non applicabilità delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni in materia di monitoraggio fiscale previste dal D.L. 167/90*.
 5.Esclusione dalla punibilità per una serie di reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, in particolare: dichiarazione infedele od omessa (artt. 4 e 5), dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3) e di occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10).   
 6.Esclusione della punibilità per i reati in materia di falso materiale/ideologico (incluso il falso in bilancio) previsti dal codice penale e dal codice civile allorché tali violazioni siano funzionali ai reati tributari sopracitati.
 Si ricorda che nessuna copertura è prevista nei casi in cui, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati. Più precisamente non potranno ricorrere allo Scudo Fiscale coloro nei confronti dei quali alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva al 15 settembre ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata.

Sanzioni:
-sanzioni per omessa compilazione del quadro RW sia in relazione ai trasferimenti da, verso e sull'estero che delle consistenze;
-sanzioni connesse alle violazioni delle norme che disciplinano il trasferimento al seguito di denaro e altre attività finanziarie.

Principali opportunità.
•la regolarizzazione e/o il rimpatrio delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero;
•la garanzia di anonimato, ovvero la norma prevede che “gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate”. In particolare il regime della riservatezza si applica:  
-al denaro e alle attività rimpatriate fino a concorrenza dell’importo indicato nella dichiarazione riservata;
-entro quest’ultimo limite, anche alle attività finanziarie acquisite dall’interessato con l’utilizzo del denaro rimpatriato o con l’alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati;
•aliquota contenuta.

Fonte: Montepaschi

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